Quali regole seguire per una corretta vendita condizionatori 

Condizionatori, con le nuove regole per l’istallazione degli impianti è vietato il fai da te, possono istallarli solo operatori specializzati. Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 517/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, per la vendita e installazioni condizionatori milano contenente gas fluorurati ad effetto serra è necessario far compilare al cliente, se è un installatore, la dichiarazione di acquisto F-Gas e chiedere copia della certificazione da annotare nel registro e se il cliente è un privato bisogna che dimostri che l’installazione verrà eseguita da persona certificata facente riferimento ad una impresa certificata. Il nuovo Regolamento introduce per i rivenditori i seguenti obblighi: 

  • tenere registri relativi alla vendita dei gas fluorurati, dove annotare i dati relativi ad acquirenti e alla tipologia e quantità di gas venduti (art. 6 prg. 3); 
  • vendere gas fluorurati ad aziende in possesso di idonea certificazione o attestazione (in base agli obblighi di formazione e certificazione attualmente in vigore) art. 11 prg. 4; 
  • vendere apparecchiature pre-caricate non ermeticamente sigillate a fronte della dimostrazione che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata, art. 11 prg. 5. 

Un’altra irregolarità è la vendita condizionatori di ricariche di gas refrigeranti ai singoli privati. I gas sono di diverso tipo, in funzione dell’impianto e della quantità che utilizza: l’R22, l’R134A, l’R410 l’R32 in quantità che variano dai 2,5 ai 7,4 kg. La cessione è prevista solo ad operatori specializzati e riconosciuti. Il responsabile di ogni impianto resta sempre il proprietario e risponde sempre di ogni irregolarità insieme con l’operatore.

In pratica, per acquistare o vendere refrigeranti o apparecchiature che li contengono (non ermeticamente sigillate), chi acquista (tecnici del freddo) deve dimostrare la certificazione dell’azienda e chi vende (costruttori, rivenditori e esportatori) è esente dall’obbligo di certificazione. La verifica di questi obblighi, dalla tenuta del libretto alla certificazione su chi ha svolto i lavori di installazione, può essere chiesta anche dopo dieci anni.